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D.P.C.M. 28.01.2011

Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica e semplificazione del linguaggio normativo. (G.U. 01.02.2011, n. 25 - S.O. n. 26)

Art. 6 - Onorificenze pontificie

1. Le autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini equestri della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro sono concesse a cittadini italiani con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e diploma di avvenuta autorizzazione a cura dell' Ufficio onorificenze e araldica, previo invio da parte dell'interessato alla Prefettura di competenza dei documenti indicati nell'articolo 7.

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