D.P.C.M. 28.01.2011
1. Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle province e dei comuni non possono essere modificati.
2. L'Ufficio onorificenze e araldica determina l'assetto araldico degli emblemi.
3. Il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera, ma deve consistere in un drappo nella forma, dimensioni e caratteristiche descritte all'articolo 5, comma 4.
4. Il procedimento di concessione degli emblemi araldici si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. L'Ufficio onorificenze e araldica, ai fini della predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica, utilizza il vocabolario tecnico araldico di cui all'allegato A del presente decreto.
6. I disegni miniati delle insegne, che sono parte integrante del decreto del Presidente della Repubblica, sono vistati dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Il decreto del Presidente della Repubblica di concessione di stemmi, gonfaloni, bandiere e sigilli è debitamente trascritto nel Libro araldico degli Enti territoriali e giuridici conservato presso l'Archivio centrale dello Stato e registrato presso l'Ufficio onorificenze e araldica.
8. È vietato usare marchi di fabbrica che riproducono stemmi, qualora questi non siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica stesso.
9. È vietato usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezze di stemmi riferiti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni o agli enti di cui all'articolo 2.
10. È vietato per le regioni, province, comuni e per gl
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.