D.P.C.M. 26.01.2011
Titolo IV - Enti di ricerca
Capo I - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance individuale degli enti di ricerca
1. Ai fini del presente decreto, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. I relativi dati sono pubblicati nei siti informatici degli enti di ricerca in apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata «Trasparenza, valutazione e merito».
2. Nella sezione del sito informatico di cui al comma 1, gli enti di ricerca indicano:
e) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti al personale;
f) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità del personale;
g) i curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo;
h) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
3. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2, è preclusa l'erogazione delle retribuzioni di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
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