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Documento CiVIT 14.01.2011

Quesito in tema di obbligo di denuncia alla Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 3, della L. n. 20/1994 e obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 14, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 150/2009.

Con il quesito in oggetto, è stato richiesto come incide l'abrogazione dell'articolo 1, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1999 sulla responsabilità degli OIV inerente l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 1, comma 3, della L. n. 20/1994.

Risposta

L'articolo 30 del D. Lgs. n. 150/2009 ha abrogato l'articolo 1, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1999, che, per i fatti segnalati "in via riservata" e appresi nell'esercizio delle funzioni di controllo o valutazione, escludeva, in capo agli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo, l'obbligo di denuncia alla Corte dei conti al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della L. n. 20/1994.

Conseguentemente, a fronte dell'abrogazione della citata disposizione, si ritiene applicabile anche agli OIV la generale disciplina della responsabilità, ai sensi del citato articolo 1, comma 3, della L. n. 20/1994, per l'omissione o ritardo di denuncia alla Corte dei conti di fatti di danno erariale.

Invece, con riferimento alla competenza indicata dal comma 4, lettera b), dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2009, la Commissione è dell'avviso che la segnalazione di criticità da parte dell'OIV consista, normalmente, nell'individuazione e comunicazione di disfunzioni di portata generale, attinenti all'applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 e di atti della Commissione, relative all'andamento complessivo dell'amministrazione.

 

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