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D.M. MIUR 18.01.2011, n. 4

Linee guida, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale. (G.U. 01.03.2011, n. 49 - S.O. n. 59)

Allegato - Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40

Premessa

Il presente documento contiene indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal D.P.R. n. 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di "IeFP", così disciplinati:

- nella fase transitoria, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005, riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e diplomi professionali, di durata quadriennale;

- a regime, dal Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e dai relativi provvedimenti attuativi, ivi previsti.

Capo I - Finalità ed ambiti

I raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di IeFP sono finalizzati a:

a) sostenere e garantire l'organicità sul territorio dell'offerta dei percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell'offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro;

b) prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, assicurando anche la reversibilità delle scelte degli studenti;

c) facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;

d) offrire la possibilità ai

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