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Ordinanza Giudice del lavoro Tribunale di Treviso 17.02.2011

Provvedimento ex articolo 28 legge n. 300/1970.

Repubblica Italiana

Il giudice del lavoro del tribunale di Treviso

dott. Massimo Galli

In esito alla riserva adottata all'udienza del 22 novembre 2010, e al successivo termine per il deposito di memorie, sul ricorso ex articolo 28 legge n. 300/1970 ruolo generale n 1728-2010 promosso

da

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola sezione della provincia di Treviso

parte ricorrente

Contro

Istituto I.T.I.S. Enrico Fermi di Treviso

parte resistente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

È necessario distinguere il periodo precedente alla costituzione della nuova rappresentanza sindacale unitaria da quello successivo. Per quanto attiene al periodo precedente, poiché la contrattazione integrativa poteva essere promossa solo con la partecipazione della R.S.U., che era pacificamente decaduta in data 15 dicembre 2008 e non era più stata rinnovata, nessun addebito può essere mosso alla condotta dell'Istituto resistente. Sul punto deve essere osservato che l'ordinamento non prevede la proroga del funzionamento della RSU decaduta e che le elezioni della nuova rappresentanza potevano essere indette solo dalle organizzazioni sindacali.

(cfr, Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7.8.98 pubblicato sul S.O. n.150 alla G.U. del 5.9.98, n. 270).

- Successivamente alla costituzione della nuova rappresentanza sindaca.le unitaria avvenuta con la proclamazione in data 9 marzo 2010, la trattativa è iniziata e proseguita con un calendario rallentato da dichiarazioni di indisponibilità della R.S.U. e da sospensioni determinate da ferie e da impegni scolastici del dirigente dell'amministrazione resistente.

- Con comunicazione datata 9 ottobre 2010 questi annunciava che in seguito all'interruzione della trat

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