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Nota MIUR 24.02.2011, prot. n. 1565

Istruzioni per l'applicazione dell'art. 23 comma 5 del C.C.N.L. del 15.7.2010 - Area V quadriennio 2006/2009 - Assegno ad personam.

L'art. 58, comma 2, del C.C.N.L. - Area V quadriennio normativo 2002/2005 dispone quanto segue:

"2. I docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell'area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l'eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell'espletamento delle funzioni sostitutive.

3. L'eventuale maggior trattamento di cui al comma 2 viene riassorbito con gli incrementi stabiliti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro."

L'art. 23, comma 5 del C.C.N.L. del 15.7.2010 - Area V - dirigenza scolastica quadriennio normativo 2006/2009 ribadisce il diritto all'attribuzione dell'assegno ad personam senza successivo assorbimento dello stesso.

La norma trova applicazione nel procedimento di assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici negli anni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 che, nell'espletamento delle funzioni sostitutive dei capi d'istituto, hanno percepito emolumenti che, sommati allo stipendio in godimento, superano il trattamento economico attribuito dallo stesso C.C.N.L.

La nota prot. n. 702 del 13 giugno 2006 di questa Direzione Generale, allegata, chiarisce che "l'eventuale maggior trattamento economico del docente incaricato della presidenza deve essere determinato comparando tutte le voci del salario fondamentale del preside incaricato e del dirigente scolastico con esclusione delle voci variabili perché collegate alla complessità della singola istituzione scolastica. In sostanza non dovrebbe essere considerata, nelle comparazioni delle retribuzioni, né la parte variabile dell'indennità di direzione di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 33 C.C.N.I. 31.8.1999 né la parte variabile della retribuzione di posizione della retribuzione del dirigente scolastico. Infine non dovrebbe essere in alcuna maniera considerata la retribuzi

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