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Nota operativa INPDAP 02.02.2011, n. 6

Applicazione dell'art. 12, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122 in tema di pagamento rateale del TFR e dei TFS e di nuove modalità di calcolo dei TFS. Ulteriori indicazioni operative.

Il decreto legge in oggetto, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attraverso i commi 7, 8, 9 e 10 del citato art. 12, introduce modifiche alla disciplina del pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, nonché alle modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio.

L'Istituto, con la circolare n. 17 del giorno 8 ottobre 2010, ha provveduto ad illustrare le innovazioni introdotte dai commi in oggetto. Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni di dettaglio anche a chiarimento dei quesiti posti dalle sedi territoriali e provinciali e dalle amministrazioni ed enti iscritti.

1. Computo dei periodi di servizio inferiori al mese collocati all'inizio ed alla fine del rapporto di lavoro

Si precisa che, a partire dal 1° gennaio 2011, i periodi svolti nel primo mese di assunzione (per il personale non contrattualizzato) e/o nell'ultimo mese di servizio sono utili ai fini della misura solo se pari o superiori a 15 giorni; in tali casi l'accantonamento del 6,91 per cento sarà calcolato sulla retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per l'intero mese.

2. Prima liquidazione

Al momento del calcolo della prestazione è prodotto un provvedimento determinativo dell'intero ammontare lordo e netto dovuto all'iscritto, nonché dell'ammontare lordo e netto delle singole rate che dovranno essere poste in pagamento alle scadenze già indicate nella circolare n. 17/2010.

La prima rata è tassata tenendo conto dell'ammontare lordo effettivamente erogato (importo massimo 90.000 euro).

In sede di erogazione delle rate successive alla prima si procede ad una rideterminazione e ad una trattenuta dell'imposta che tiene conto anche degli importi lordi erogati nelle rate precedenti.

Nell'ultima rata si procede a determinare e trattenere il saldo dell'imposta dovuta sull'ammontare complessivo lordo della prestazione, come in

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