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C.M. MIUR 03.02.2011, n. 9

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2011/2012.

L'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, comma 4, della legge 28-2-1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione Generale Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 14 gennaio 2011 che il tasso d'inflazione programmato per il 2011 è pari all'1,5 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2010/2011riferito all'anno d'imposta 2009 rivalutazione in ragione dell'1,5% con arrotondamento all'unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010
1 4.945,00 75,00 5.020,00
2 8.203,00 124,00 8.327,00
3 10.544,00 159,00, 10.703,00
4 12.593,00 189,00 12.782,00
5 14.640,00 220,00 14.860,00
6 16.593,00 249,00 16.842,00
7 e oltre 18.540,00 279,00 18.819,00

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n. 118 del 23-5-1990).

Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n. 13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli ist

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