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Legge 22.12.2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (G.U. 27.12.2011, n. 300 - S.O.)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

In vigore dal 28 dicembre 2011

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei commi da 2 a 8» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «nel primo anno di applicazione della disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997" sono soppresse.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dopo la lett. n), è aggiunta la seguente: "o)» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: "n-bis)»;

l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo»;

al comma 3, le parole: «Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2».

All'articolo 4:

al comma 1:

alle lette

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