D.M. Economia e delle Finanze 06.12.2011
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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