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Decreto legge 29.12.2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 29.12.2011, n. 302)

Art. 25 - Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e della riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

5. È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.

6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma

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