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Decreto legge 29.12.2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 29.12.2011, n. 302)

Art. 15 - Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.

2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. È prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

3-bis. All'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012».

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

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