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Decreto legge 29.12.2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 29.12.2011, n. 302)

Art. 11 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (soppressa);

b) al comma 7-duodecies, le parole: «per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010, 2011 e 2012».

2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012». Il termine del 30 giugno 2012, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al 31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di esercizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto termine si provvede all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del codice della navigazione. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al primo periodo, le parole: «da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,» sono soppresse.

3. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dice

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