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Decreto legge 06.12.2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (G.U. 06.12.2011, n. 284 - S.O. n. 251)

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo IV - Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 42 - Misure per l'attrazione di capitali privati

[1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione.».] 116

[2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: «La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.»;

b) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: «gestione funzionale ed economica» sono inserite le seguenti: «eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già re

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