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Decreto legge 06.12.2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (G.U. 06.12.2011, n. 284 - S.O. n. 251)

Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo III - Misure per lo sviluppo industriale

Art. 40 - Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole «persona giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole «identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole «identificata o identificabile»;

b) all'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la persona giuridica, l'ente o l'associazione» sono soppresse;

c) il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato;

d) al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso;

e) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 43 è soppressa.

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente comma:

«9-bis. In attesa del rilascio o del ri

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