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Decreto legge 06.12.2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (G.U. 06.12.2011, n. 284 - S.O. n. 251)

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo III - Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province

1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti:

a) del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente;

b) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;

[c) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;]

d) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

[e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;] 80

f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente;

g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

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