IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 06.12.2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (G.U. 06.12.2011, n. 284 - S.O. n. 251)

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

Art. 19 - Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori « scudati » e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

Articolo della Tariffa Indicazione degli atti soggetti all'imposta Imposte dovute fisse Imposte dovute proporzionali
13 2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale:
a) se il cliente è persona fisica euro 34,20
b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica euro 100,00
2-ter. Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari; per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso 1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille a decorrere dal 2013

2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 otto

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.