Decreto legge 06.12.2011, n. 201
Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici
Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
Articolo della Tariffa | Indicazione degli atti soggetti all'imposta | Imposte dovute fisse | Imposte dovute proporzionali |
---|---|---|---|
13 | 2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: | ||
a) se il cliente è persona fisica | euro 34,20 | ||
b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica | euro 100,00 | ||
2-ter. Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari; per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso | 1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille a decorrere dal 2013 |
2. La nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 otto
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