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Decreto legge 06.12.2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (G.U. 06.12.2011, n. 284 - S.O. n. 251)

Titolo III - Consolidamento dei conti pubblici

Capo II - Disposizioni in materia di maggiori entrate

Art. 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.».

[2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

[a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;] 52

[b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;] 53

c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; 54

d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri; 55

e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 2

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