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Decreto legislativo 29.12.2011, n. 228

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche. (G.U. 06.02.2012, n. 30)

Art. 7 - Organismi indipendenti di valutazione

1. I Ministeri individuano gli organismi responsabili delle attività di valutazione di cui al presente decreto, di seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Al fine di un efficace svolgimento delle attività di valutazione, i Ministeri assicurano l'indipendenza degli Organismi nell'esercizio delle funzioni valutative cui essi sono preposti e mettono a disposizione ogni informazione utile all'elaborazione delle analisi valutative, inclusi i dati derivanti dai diversi sistemi di monitoraggio delle opere, comprese quelle realizzate da altre amministrazioni o imprese pubbliche, in coerenza con quanto disposto con i decreti legislativi di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità. Qualora occorra integrare le professionalità degli Organismi, si ricorre prioritariamente a valutatori interni ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni, limitando il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse.

4. Per la valutazione di interventi particolarmente complessi e che richiedono professionalità e competenze di natura multisettoriale, gli Organismi possono attivare tra loro opportune collaborazio

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