Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 13.12.2011, n. 93
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6.
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