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Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 21.12.2011

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012. (G.U. 06.02.2012, n. 30)

Formula iniziale

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in seguito denominata «Autorità», ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) che prevede, in tabella "C", il trasferimento annuale, dal bilancio dello Stato a favore dell'Autorità, di euro 169.000,00 per gli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014;

Visto l'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale viene stabilito che per l'anno 2012 dovrà essere attribuita ad altre Autorità una quota parte delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo annuo complessivo pari a euro 11,6 milioni;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2012, i costi di funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valor

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