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Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. 02.12.2011, n. 460.

Art. 2 -

1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procede al trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto (tabella 1, colonna c) fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 4.

2. Entro 24 mesi dalla data del trasferimento delle risorse, le Regioni comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali estremi ed importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna Regione e Provincia Autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17 comma 6 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2012. La trasmissione dei rapporti dovrà, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualità successive.

5. Le risorse non impegnate entro il termine previsto al comma 2 potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome.

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