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O.M. MIUR 08.04.2011, n. 29

Mobilità del personale docente di religione cattolica anno scolastico 2011/12.

Art. 1 - Campo di applicazione dell'ordinanza e principi generali

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2011-12 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge 186/03. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 22-2-2011, concernente la mobilità del personale della scuola.

2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla utilizzazione tra il medesimo ordinario diocesano e il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.

3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per diocesi e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa raggiunta tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella

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