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Legge 21.04.2011, n. 63

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. (G.U. 06.05.2011, n. 104)

Art. 1 -

1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:

a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;

b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;

c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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