D.P.C.M. 21.04.2011
Formula iniziale
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTO l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 4, dello stesso articolo, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo stesso articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTO l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" per quanto riguarda il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica da cui deriva, in assenza di disposizioni normative diverse, che continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finan
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