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C.M. MIUR 05.04.2011, n. 27

Candidati esterni agli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo di istruzione - anno scolastico 2010/2011.

In vista della conclusione dell'anno scolastico, si forniscono di seguito disposizioni - da considerare valide anche per i prossimi anni scolastici, fatta salva eventuale modifica normativa in materia - per i candidati esterni che intendono sostenere gli esami di idoneità o di licenza nelle scuole statali e paritarie del primo ciclo di istruzione.

Norme di riferimento

Costituiscono norme essenziali di riferimento in materia le disposizioni contenute negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni, nell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modificazioni, nel comma 622, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e negli articoli 4, 6 e 8 dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90.

Candidati

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni

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