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Decreto legge 13.08.2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (G.U. 13.08.2011, n. 188)

Titolo II - Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

Art. 7 - Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»;

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale»;

c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica» sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 4 punti percentuali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il pe

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