Convenzione MIUR - INPS - MLPS 02.09.2010
1. L'INPS si impegna a definire tempestivamente modalità di presentazione e di gestione delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali presentate dai lavoratori di cui all'art. 1, inseriti negli elenchi di cui all'art. 2, analoghe a quelle già previste per i lavoratori di cui alla Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MIUR ed INPS.
2. Ai fini dell'accoglimento delle domande di prestazione, oltre alla sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi e delle altre condizioni normativamente previste, le strutture INPS competenti verificheranno la presenza dei richiedenti negli elenchi trasmessi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della presente Convenzione.
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