D.M. MIUR 15.09.2010, n. 80.
Formula iniziale
VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 che detta disposizioni per ricostituire gli elenchi prioritari da utilizzarsi nell'a.s. 2010-2011 in virtù dell'art.7 c. 4 ter del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. n. 25 del 26 febbraio 2010, che ha esteso la validità delle disposizioni della L. 167 del 24 novembre 2009 anche all'a.s. 2010-2011;
TENUTO CONTO che l'art. 1, c. 2 della succitata L. 167/2009 è da interpretarsi in coerenza con la ratio ispiratrice della norma, volta a salvaguardare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo per garantire la quale è stata attribuita precedenza assoluta per il conferimento delle supplenze temporanee da graduatorie d'istituto al personale scolastico che nel corso dell'a.s. 2008-2009 era stato destinatario di supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o di almeno 180 giorni in una istituzione scolastica e che non aveva trovato analoga occupazione nell'a.s. 2009-2010;
TENUTO CONTO che l'art. 7 c. 4 del DL n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. n. 25 del 26 febbraio 2010, proprio in considerazione della ratio ispiratrice del citato art.1 c.2 della L 167/2009, ha inteso prorogare l'operatività del meccanismo di deroga per quel che attiene al conferimento delle supplenze temporanee anche all'a.s. 2010-2011;
CONSIDERATO che rispetto alla situazione in essere all'inizio del corrente anno scolastico si è dovuto constatare che in aggiunta alla categoria di personale esplicitamente presa in considerazione nell'art.1 c. 2 della L 167/2009 si potrebbero venire a trovare in situazione analoga anche coloro che hanno stipulato contratto di supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o di almeno 180 giorni nell'a.s. 2009-2010 pur non essendo occupati nell' a.s. 2008-2009 ;
CONSIDERATO altresì che la mancata inclusione nei predetti elenchi del suddetto personale, creerebbe una distorsione che si po
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