D.M. MIUR 10.09.2010, n. 249
1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) è un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.
2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.