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C.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 13.09.2010, n. 32

Relazione tecnica. Adempimenti previsti dalla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, art. 17.

1. Premessa

La legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009, proseguendo il percorso avviato dal decreto legge n. 194 del 2002, ha introdotto numerose innovazioni in materia di monitoraggio dei conti pubblici con l'obiettivo sostanziale di rafforzare gli strumenti di controllo sugli equilibri di finanza pubblica.

In tale ambito vanno inquadrate le disposizioni in materia di copertura finanziaria delle leggi e di redazione della relazione tecnica, da porre a corredo dei provvedimenti legislativi che comportano oneri, previste dalla legge n. 196 del 2009. Per quanto concerne le relazioni tecniche, le novità recate dall'art. 17 della predetta legge si concretano, soprattutto, nell'ampliamento delle fattispecie per le quali è previsto l'obbligo di redazione e nell'incremento dei contenuti obbligatori.

Ai sensi dell' art. 17, comma 3, l'obbligo di relazione tecnica riguarda tutti gli atti di natura legislativa da cui derivano conseguenze finanziarie (nuove o maggiori spese, minori spese, nuove o maggiori entrate e minori entrate).

Rispetto ai contenuti, la relazione tecnica dovrà riportare la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.

Essa dovrà essere integrata con la compilazione di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione che indichi l'impatto sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Sotto tale aspetto, con l'articolo 17, comma 4, si è istituzionalizzata nell'ordinamen

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