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Nota MIUR 27.10.2010, prot. n. 7736

Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009.

In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all' art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122 , sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. È del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art. 11 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

 

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