IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 21.10.2010, prot. n. 88551

Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo grado - Trattamento economico.

Sono pervenuti allo scrivente Ufficio richieste di chiarimenti da parte di numerose Ragionerie territoriali dello Stato in merito al trattamento economico da attribuire agli insegnanti di religione cattolica nominati nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, alla luce dell'istituzione dei ruoli regionali di tale personale docente, previsti dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

Le Ragionerie territoriali dello Stato nello svolgimento dell'attività di controllo di legalità sui provvedimenti riguardanti il personale della Scuola hanno formulato osservazioni sui decreti di attribuzione del trattamento economico ai docenti di religione dell'istruzione secondaria di primo grado inviati dagli Uffici scolastici regionali posto che ritengono che ai medesimi non possa essere riconosciuto il trattamento economico previsto per i docenti della scuola secondaria di secondo grado in quanto ciò comporterebbe una disparità di trattamento con gli altri docenti che godono di un trattamento economico diversificato a seconda che l'insegnamento sia svolto nella scuola secondaria di primo o secondo grado.

Le medesime Ragionerie territoriali trovano conforto della loro interpretazione della normativa di riferimento nel parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della sezione Seconda del 25 maggio 2005, su quesito posto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, che sostanzialmente ha ritenuto applicabile agli insegnanti di religione le sole disposizioni dell'art. 485 del T.U. della Scuola (D.Lgs. n. 297/1994), richiamato nella citata legge n. 186/2003 "uniformando così tali inquadramenti alla disciplina dell'immissione in ruolo di tutti gli altri docenti ed evitando disparità di trattamento" e conseguentemente ritiene "spettante il trattamento economico e la progressione di carriera relativi alla tipologia di scuola nella quale vengono inseriti i docenti, stant

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.