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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari

Titolo III - Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi

Capo I - Esecuzione del contratto

Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilità

Art. 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

1. Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto questo contiene, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività;

c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

2. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

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