D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari
Titolo III - Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi
Capo I - Esecuzione del contratto
Sezione II - Direttore dell'esecuzione
1. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
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