D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari
Titolo III - Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi
Capo I - Esecuzione del contratto
Sezione I - Disposizioni Generali
1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Si applica l'articolo 145, commi 3 e 9.
2. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.
4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166, nonché 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4
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