D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari
Titolo II - Requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione delle offerte
Capo I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro, il progettista o i progettisti risultati vincitori di una gara di progettazione o di un concorso di progettazione devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata della prestazione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei servizi e delle forniture per cui si è effettuata la progettazione, con il limite di 500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
2. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del codice, può stabilire di sottoporre a verifica il progetto. In tal caso la verifica è effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45 e 52, in quanto compatibili.
3. La verifica di cui al comma 2 può essere effettuata dagli uffici delle singole stazioni appaltanti individuati secondo gli ordinamenti delle stesse.
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