D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari
Titolo I - Disposizioni generali
1. Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, l'attività della commissione giudicatrice, per interventi di particolare rilevanza, può essere preceduta da un'analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando. Tale analisi è svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti della stazione appaltante o consulenti esterni.
2. La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalità e procedure:
a) all'inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, ove costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi;
c) esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione;
d) può procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti;
e) le decisioni sono assunte a maggioranza;
f) redige i verbali delle singole riunioni;
g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.
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