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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 255 - Requisiti delle società di professionisti (art. 54, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le società di professionisti predispongono ed aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società di professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.

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