D.P.R. 05.10.2010, n. 207
Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari
Titolo I - Disposizioni generali
1. Le società di professionisti predispongono ed aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.
L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società di professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.
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