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D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. 10.12.2010, n. 288 - S.O. n. 270)

Parte III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 253 - Limiti alla partecipazione alle gare (art. 51, d.P.R. n. 554/1999)

1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1.

3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 90, comma 4, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettis

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