D.P.R. 05.10.2010, n. 195
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti, sono soggetti conferenti le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.
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