D.M. MIUR 18.10.2010
1. La domanda di iscrizione nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, deve essere presentata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per gli Affari Internazionali, da parte dei collegi del Mondo Unito e delle istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, che abbiano ottenuto, da parte dell'Ufficio del Baccellierato Internazionale di Ginevra, l'autorizzazione all'effettuazione del programma di Baccellierato Internazionale.
2. La domanda sottoscritta dal gestore o legale rappresentante della scuola straniera, redatta in carta legale, se presentata da scuola operante in Italia deve indicare, oltre alla propria sede e denominazione ufficiale, anche la denominazione e la sede del collegio o dell'istituzione scolastica straniera, deve altresì precisare se tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di Baccellierato è prevista una prova scritta e orale di lingua italiana e se il punteggio attribuito a tale prova concorra alla determinazione del punteggio di detto diploma.
3. La firma del gestore o legale rappresentante, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e del D.P.R. n. 445/2000, deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero o da pubblico ufficiale, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione, stabilite da leggi o da accordi internazionali.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Attestazione dell'autorizzazione - rilasciata all'Istituzione Scolastica dall'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra - all
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