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Delibera CiVIT 22.10.2010, n. 111

In tema di valutazione individuale in relazione agli artt. 19 e 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e all'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

LA COMMISSIONE

RILEVATO che, in sede di definizione dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance secondo gli indirizzi adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, è stato reiteratamente sollevato, con riferimento alla valutazione individuale, il problema della immediata applicazione o meno dell'art. 19, in relazione all'art. 65 del citato decreto, alla luce anche di quanto disposto sul punto dall'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

RILEVATO, altresì, che alcuni Organismi indipendenti di valutazione - cui compete in sede di prima attuazione, a norma del 3° comma dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, la definizione di detti Sistemi di misurazione in modo da assicurarne la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011 - hanno prospettato l'eventualità che, alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al citato art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, non sia necessario operare la valutazione individuale;

RITENUTO che non rientra nella competenza di questa Commissione offrire interpretazioni vincolanti del combinato disposto degli artt. 19 e 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, problema, questo, sul quale è opportuno richiamare l'attenzione, anche ai sensi dell'art. 13, 1° comma del citato decreto, del Dipartimento della Funzione pubblica;

RITENUTO, invece, che questa Commissione può e deve ribadire che, entro i termini previsti dalla legge, le amministrazioni sono tenute ad operare la valutazione individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale, anche indipendentemente dalle conseguenze di ordine economico;

RILEVATO, infine, che tali principi devono valere a maggior ragione anche per il comparto delle regioni e autonomie locali, considerando che i termini per l'adeguamento della contrattazione collettiva integrativa sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 20

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