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Circolare INPDAP 08.10.2010, n. 17

Art 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010. Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto.

1. Premessa

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del DL 31 maggio 2010 n. 78, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Con la presente circolare, acquisito con nota n. 0005065 del 10 ottobre 2010 il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si illustrano le innovazioni introdotte, in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dall'articolo 12, commi 7, 8, 9 e l0, della richiamata legge.

2. Pagamento indennità di fine servizio o di fine rapporto

Il comma 7 dell'articolo 12 in esame, introduce nel pubblico impiego nuove modalità di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, stabilendo che le stesse vengano pagate in uno o più importi annuali, a seconda che l'ammontare lordo della prestazione superi o meno i 90.000 euro.

La disposizione riguarda le prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Devono intendersi ricompresi nell'ambito di applicazione della norma anche i dipendenti di quegli enti che, pur non avendo la natura di pubbliche amministrazioni, rientrano nell'elenco di quelli individuati dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del citato comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009 (cfr. Allegato).

Le prestazioni erogate dall'Inpdap riguardate dalla novella legislativa sono:

- l'indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR 29 dicembre 1973 n. 1032;

- l'indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo 1968 n. 152;

- il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 2, commi 5-8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall'art. 59, comma 56,

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