Accordo Conferenza Unificata 07.10.2010
Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull'intero territorio nazionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età nel rispetto delle normative vigenti.
I progetti educativi delle sezioni primavera, al fine di assicurare qualità e funzionalità del servizio, devono rispondere ai criteri generali definiti nel punto 5 dell'Accordo del 14 giugno 2007.
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