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Nota PCM 03.11.2010, prot. n. 48733

Esonero dal servizio previsto dall'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008.

Si fa riferimento alle lettere del 28 luglio e 1 ottobre 2010, prot. n. 18941 e n. 62/10, con le quali codesto Ministero ha chiesto chiarimenti in merito alla disciplina dell'esonero, previsto dall'art. 72, commi 1-6, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, alla luce dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010. In particolare, il problema consiste nel rapporto tra la normativa di base dell'istituto, contenuta nel citato art. 72, che stabilisce una durata massima dell'esonero pari a 5 anni, ed il nuovo regime della "finestra mobile" introdotto dalla manovra finanziaria di cui al menzionato d.l. n. 78, in base al quale è posticipata la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico per talune categorie di dipendenti.

Preliminarmente, occorre precisare che il nuovo regime della finestra mobile di cui all'art. 12 della manovra trova applicazione per le pensioni di vecchiaia e di anzianità solo nei confronti dei dipendenti che maturano il diritto all'accesso alle rispettive forme di pensionamento a decorrere dall'anno 2011 (art. 12, comma 1, let. a, e comma 2, let. a). Pertanto, nulla cambia in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre dell'anno 2010 e ciò vale sia per i dipendenti in servizio sia per i dipendenti collocati o da collocare in esonero. Quindi, l'amministrazione dovrà valutare la situazione caso per caso in relazione alla specifica posizione dell'interessato.

Per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime delle finestre, occorre distinguere a seconda che l'esonero sia già in corso all'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 (31 maggio 2010) o debba essere ancora concesso o attivato.

Se l'esonero era già in corso, l'entrata in vigore del nuovo regime della finestra mobile porterà come conseguenza l'allungamento del periodo dell'esonero retribuito superando il limite del quinquennio. Questo, in

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