Legge 04.11.2010, n. 183
1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».
2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti».
3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»;
b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;
c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può as
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