Legge 04.11.2010, n. 183
1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:
a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un componente designato dal CONI;
e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;
f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».
2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.
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