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Legge 04.11.2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (G.U. 09.11.2010, n. 262 - S.O. n. 243)

Art. 3 - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un componente designato dal CONI;

e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;

f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.

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