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D.M. Lavoro e delle politiche sociali 02.11.2010

Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili. (G.U. 23.11.2010, n. 274)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «prospetto informativo» il modello, di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall'art. 40, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 adottato su tutto il territorio nazionale, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della citata legge n. 68/1999 sono tenuti ad inviare esclusivamente in via telematica ai servizi competenti le informazioni contenute nell'allegato A relative ai dipendenti in servizio, ivi compresi i lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili;

b) «servizi competenti», gli uffici di cui all'art. 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) «soggetti obbligati», i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68;

d) «soggetti abilitati», i soggetti di cui alla lettera precedente nonchè gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto dei soggetti obbligati;

e) «servizi informatici», le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, in conformità a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

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